Opzione implica obblighi delle parti

Opzione e contratto preliminare unilaterale: nota a Cass. La formazione progressiva del consenso Il patto di opzione art.
Il contratto preliminare Non è sempre, tuttavia, facile stabilire con precisione quando le trattative contrattuali possano ritenersi concluse perché a volte esse si svolgono attraverso un complesso iter, costituito da successivi accordi, anche scritti, cosicché si parla di formazione progressiva del consenso. Con il patto di opzione art. Il codice non offre una puntuale definizione di tale contratto, limitandosi a disciplinarne alcuni aspetti [7].
Nel contratto preliminare si apprezza una dissociazione tra effetti obbligatori ed effetti reali [8]nel senso che con il contratto preliminare si producono soltanto effetti obbligatori: le parti si obbligano a prestare il consenso per la stipula del successivo contratto definitivo. Solo in seguito alla conclusione del definitivo si produrranno effetti reali o anche obbligatori [9]. Molto discussa è la natura giuridica del contratto preliminare, specie in rapporto al contratto definitivo.
Secondo opposta tesi, è il preliminare che è la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, sicché il definitivo è un mero atto attuativo ed esecutivo del preliminare, con causa esterna, meramente solutoria. In giurisprudenza, pertanto, si tende a svalutare il nesso che lega i due negozi a favore, invece, della piena autonomia degli stessi [11].
Peraltro, occorre considerare che sono diverse anche le conseguenze in caso di inadempimento. In ogni caso, con la sentenza n.
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II Civ. Sul punto si rinvia a M.
Trattative: di solito la stipula del contratto definitivo è preceduta dallo scambio di diverse proposte e contro proposte, quando si raggiunge l'accordo su tutti gli elementi del contratto è perfezionato il contratto definitivo.